Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24
Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell'ambiente
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e oggetto
1. La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e
per migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e
dell'ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del
27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente),
nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999
(Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (Valori limite per
il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (Ozono nell'aria), in
applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a riferimento il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Regione, secondo i profili di competenza degli organi costituiti, esercita
tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme comunitarie e statali in materia
di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, al fine di prevenire
e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo
complesso e soddisfare le finalità previste dalla presente legge. A tal fine il
Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, adottano le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative a valenza tecnica
necessarie a conseguire gli obiettivi comunitari di riduzione dell'inquinamento
atmosferico.
3. La presente legge, considerando l'ambito geografico padano e lombardo bacini
aereologici caratterizzati da vulnerabilità ambientale per la qualità dell'aria,
persegue la riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico e delle
emissioni di gas a effetto serra attraverso:
a) la ricerca, il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'aria e delle
emissioni di gas ad effetto serra, per assicurare la conoscenza della genesi
degli inquinanti;
b) la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo
sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche
del bacino padano, finalizzate al rispetto dei valori limite degli inquinanti e
alla prevenzione degli effetti nocivi sulla salute dei cittadini e
sull'ambiente;
c) la promozione e l'incentivazione di minori impatti ambientali delle emissioni
mediante:
1) l'uso razionale dell'energia;
2) il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
3) la qualità tecnica di impianti, apparecchiature, combustibili e carburanti;
4) la gestione razionale della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci,
anche migliorando l'offerta di trasporto pubblico locale;
5) l'utilizzo di tecnologie innovative e dei meccanismi flessibili del
protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997;
6) programmi per promuovere l'efficienza energetica e per favorire l'utilizzo di
beni e servizi a basso impatto ambientale;
7) la riqualificazione del sistema agricolo e rurale;
8) programmi di ricerca e innovazione tecnologica;
9) informazione, sensibilizzazione e formazione.
4. Le finalità di cui ai commi 1 e 3 sono perseguite attraverso l'esercizio
coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul
territorio regionale.
5. Le finalità di cui al comma 3 sono altresì perseguite per fronteggiare
l'avvio, nei confronti dello Stato Italiano, da parte della Commissione Europea,
di procedure d'infrazione per non conformità ai valori limite delle
concentrazioni di particelle di PM10 fissati dalle disposizioni comunitarie.
Art. 2 - Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un
documento di indirizzi contenente obiettivi, programmi, stima dei fabbisogni
finanziari per la riduzione delle emissioni in atmosfera, il miglioramento della
qualità dell'aria e l'incremento di efficienza del sistema energetico regionale,
nonché il sistema di monitoraggio e di valutazione.
2. Sulla base del documento di indirizzi di cui al comma 1, la Giunta regionale
approva un programma regionale di interventi per la qualità dell'aria di durata
triennale, aggiornabile con frequenza annuale, che:
a) individua gli obiettivi specifici;
b) individua le zone e gli agglomerati del territorio regionale, classificati ai
sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria
ambiente) in base ai parametri rilevanti della qualità dell'aria, alle
caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, alla densità abitativa, alla
disponibilità di servizi di trasporto pubblico locale, rilevando che l'intero
territorio regionale è esposto a rischio per quanto concerne la qualità
dell'aria;
c) sviluppa piani d'azione contenenti le misure strutturali e la relativa
dotazione finanziaria, funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici di
cui alla lettera a), definendo le misure, anche in modo differenziato, sulla
base della classificazione in contesti territoriali omogenei di cui alla lettera
b);
d) implementa il sistema di monitoraggio, corredandolo con gli opportuni
indicatori;
e) si armonizza con gli interventi previsti dal Piano socio sanitario regionale
(PSSR) per quanto attiene l'adozione di iniziative per il monitoraggio, la
ricerca e la prevenzione dei danni alla salute della popolazione connessi
all'inquinamento atmosferico.
3. Il programma di cui al comma 2 prevede fasi di attuazione in raccordo con
quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione
economico-finanziario regionale.
4. Il programma regionale di cui al comma 2 può essere articolato e approvato
per singole aree tematiche, in relazione a specifiche priorità di intervento.
5. In attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà, al fine di
concertare le misure più idonee, la Giunta regionale istituisce, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente con
funzioni di consultazione istituzionale con le province, i comuni capoluogo, i
comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le associazioni
rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese, delle parti
sociali e gli eventuali altri soggetti pubblici e privati, in ordine sia alla
predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui ai commi
2, 4 e 7, sia alla gestione delle misure di emergenza. Il Tavolo istituzionale
comprende anche una cabina di regia dedicata al confronto specifico con le
province lombarde, con compiti di coordinamento territoriale, e con i comuni
capoluogo, nonché un'articolazione dedicata all'area metropolitana milanese.
6. L'Assessore regionale competente in materia di prevenzione dell'inquinamento
atmosferico coordina il Tavolo permanente di consultazione istituzionale, ne
definisce le modalità di funzionamento e programma i lavori anche per ambiti
tematici e territoriali, articolando il coinvolgimento delle rispettive
categorie di soggetti interessati.
7. Gli obiettivi della programmazione per la qualità dell'aria sono coordinati
con quelli del Programma energetico ambientale regionale (PEAR) di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche), come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera d), e con la
programmazione regionale delle produzioni bioenergetiche.
Art. 3 - Iniziative normative e programmazione interregionale
1. La Regione, considerata la dimensione interregionale padana
dell'inquinamento dell'aria, promuove con le altre regioni del bacino padano, le
province autonome e le regioni europee confinanti, nonché con lo Stato e
l'Unione Europea:
a) iniziative normative coordinate, secondo le rispettive attribuzioni;
b) studi e ricerche sull'inquinamento atmosferico e sulle misure per la sua
riduzione;
c) accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del
bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la
riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie.
Art. 4 - Monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni
dei gas a effetto serra
1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) provvede al
monitoraggio della qualità dell'aria mediante la rete regionale di rilevamento
della qualità dell'aria.
2. La rete regionale di rilevamento è integrata dalla rete di monitoraggio delle
emissioni dei grandi impianti. La Giunta regionale definisce le norme tecniche
per l'installazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio nonché i
parametri chimico-fisici ed impiantistici da rilevare.
3. La Regione provvede alla valutazione della qualità dell'aria e delle
emissioni dei gas a effetto serra, avvalendosi delle misurazioni effettuate con
la rete regionale di rilevamento, dell'Inventario regionale delle emissioni in
aria (INEMAR), degli studi sulla caratterizzazione meteorologica e del supporto
di sistemi modellistici, con finalità di analisi di scenario, mappe di
inquinamento e previsioni di qualità dell'aria.
4. L'ARPA assicura la definizione, la gestione e lo sviluppo degli strumenti, di
cui ai commi 1, 2 e 3, e fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione per
la definizione delle misure d'intervento, anche mediante la collaborazione con
enti scientifici nazionali, internazionali e gli istituti universitari.
Art. 5 - Iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra
1. La Regione persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra
attraverso il programma di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo una sezione
tematica con le misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica, l'utilizzo
dei meccanismi del protocollo di Kyoto, l'efficienza e la sostenibilità
energetica nei settori privato e pubblico.
2. In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e
riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione, in accordo con le autonomie
funzionali, promuove accordi e iniziative rivolte alle imprese, riguardanti:
a) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per favorire gli
investimenti a carattere ambientale e l'utilizzo dei meccanismi flessibili
previsti dal protocollo di Kyoto;
b) strumenti per investimenti per l'efficienza energetica e la sostenibilità
ambientale delle imprese.
3. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie
funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti
locali riguardanti:
a) programmi di sviluppo locale volti a favorire l'efficienza energetica e
l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con i modelli di Agenda
21 Locale;
b) programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre
criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
c) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di
specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
d) programmi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agricola
attuati mediante contratti quadro e contratti di programma agroenergetici con
gli imprenditori agricoli, nell'ambito di intese di filiera;
e) programmi per la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi.
Art. 6 - Ricerca e innovazione
1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione tecnologica nei settori
dell'energia e delle fonti rinnovabili, della mobilità e dell'agricoltura, lo
sviluppo delle migliori tecniche disponibili per gli impianti industriali e di
pubblica utilità e altresì l'ecoefficienza nei processi produttivi e nei cicli
di vita dei prodotti, nonché la ricerca scientifica e la diffusione delle
eccellenze, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale promuove, a livello interregionale, nazionale ed
internazionale, la ricerca nel campo dell'inquinamento atmosferico, dei fenomeni
meteorologici, dei cambiamenti climatici, delle nuove tecnologie, dei
combustibili a basso impatto ambientale e degli strumenti modellistici di
analisi e di previsione.
A tal fine la Regione collabora con le regioni del bacino padano, gli enti e gli
istituti di ricerca italiani ed esteri a partire dai centri presenti sul
territorio regionale, quali il Joint Research Centre, e gli altri soggetti
pubblici e privati.
3. La Giunta regionale promuove la ricerca e la sperimentazione sulla produzione
energetica da fonti rinnovabili con forme innovative ed eco-compatibili, con
particolare attenzione al ciclo dell'idrogeno, delle celle a combustibile e del
biogas, tramite applicazioni orientate all'ingresso nel mercato.
4. Al fine di introdurre modelli gestionali innovativi nelle amministrazioni
locali, la Giunta regionale promuove l'adozione di sistemi di gestione
ambientale, la diffusione di metodi intersettoriali nella programmazione di
misure per il risanamento della qualità dell'aria, nonché l'accrescimento delle
capacità operative e l'utilizzo di strumenti di supporto ai processi
decisionali.
Art. 7 - Informazione e formazione
1. La Regione assicura la più ampia diffusione al pubblico delle
informazioni sulla qualità dell'aria, in conformità alla normativa comunitaria e
a quella statale di recepimento, anche attraverso lo sviluppo di strumenti
telematici e multimediali e l'orientamento dei programmi educativi alle buone
pratiche e alla responsabilità ambientale.
2. La Giunta regionale, in accordo con le rappresentanze delle associazioni di
province ed enti locali, stabilisce un piano di informazione finalizzato a
fornire indicazioni periodiche e preventive ai cittadini sullo stato della
qualità dell'aria e sugli stili di vita.
3. La Giunta regionale, in collaborazione con l'ARPA, predispone un rapporto
annuale sulla qualità dell'aria sulla base dei dati raccolti da presentare al
Consiglio regionale, esegue una valutazione integrata dello stato di qualità
dell'aria attraverso l'uso congiunto di osservazioni, inventari delle emissioni
e modelli matematici interpretativi.
4. Al fine di rafforzare specifiche azioni di formazione e informazione, la
Giunta regionale promuove:
a) programmi che coinvolgano soggetti pubblici e privati quali, in particolare,
gli enti locali, gli enti gestori di servizi, le imprese, le aziende agricole,
le associazioni di tutela dei consumatori, le associazioni di categoria ed il
terzo settore;
b) di concerto con le province, programmi formativi presso gli istituti
scolastici per l'educazione al rispetto ambientale e la promozione di
comportamenti e stili di vita che favoriscano la riduzione dell'inquinamento
atmosferico;
c) iniziative per sensibilizzare i cittadini sull'impatto delle scelte
individuali sulla qualità dell'aria e sulla salute, avvalendosi anche delle
aziende sanitarie locali;
d) la diffusione di comportamenti improntati ai principi di efficienza
energetica e di sostenibilità ambientale;
e) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento
professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale.
TITOLO II - RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Capo I - Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia
Art. 8 - Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di
produzione di energia
1. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le Camere di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) lombarde e con altri
soggetti interessati, iniziative e strumenti per favorire l'adozione di sistemi
di gestione ambientale nel settore produttivo. La Regione promuove e sostiene lo
sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie che adottino sistemi di risparmio di
energia e di materia al fine di ridurre sostanzialmente gli impatti ambientali
delle lavorazioni industriali.
2. La provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame
della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione
integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti
di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della l.r. 26/2003. La Giunta regionale stabilisce le direttive per
l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle
di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie.
3. Le prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2
possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica
di settore, anche prima della scadenza delle stesse, in presenza di situazioni
ambientali valutate come particolarmente critiche.
4. L'ARPA, secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta
regionale, esercita le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni
tecniche contenute nelle autorizzazioni relative agli impianti industriali, di
pubblica utilità e di produzione dell'energia, verificando, in particolare, la
conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti.
5. In sintonia con il Programma energetico ambientale regionale, la Regione
promuove la riconversione delle centrali termoelettriche esistenti mediante
l'adozione di soluzioni tecnologiche più avanzate e miranti all'efficienza
energetica per quanto concerne la riduzione delle emissioni in atmosfera ed il
miglioramento del rendimento energetico complessivo.
Art. 9 - Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile
1. La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico
nell'edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio
energetico nell'edilizia, e nell'ambito delle finalità indicate dal Titolo III
(Disciplina del settore energetico) della l.r. 26/2003, avvalendosi dell'ARPA e
della società consortile di cui all'articolo 55 della medesima legge regionale,
nonché ai sensi dell'articolo 44, comma 18, della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 (Legge per il governo del territorio):
a) detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli
edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in
particolare, requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli
impianti termici e dei generatori di calore;
b) detta disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici;
c) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua
calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile;
d) disciplina l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati a
combustione autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli
ambienti e di contabilizzazione del calore;
e) promuove la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed
ecosostenibilità ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di
bioedilizia, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti
termici.
2. Al fine di favorire l'installazione di apparecchiature elettriche a elevata
efficienza energetica negli edifici, la Regione promuove accordi con le
categorie interessate, agevolandone la diffusione anche attraverso campagne di
sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori.
3. I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici
comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni con più di 40 mila abitanti
e alle province per il restante territorio, i dati relativi all'ubicazione e
alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati
relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.
Art. 10 - Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e delle pompe
di calore geotermiche
1. La Regione incentiva l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa
entalpia e delle pompe di calore, anche per il teleriscaldamento ed il
teleraffrescamento degli edifici. Le pompe di calore geotermiche possono
utilizzare le acque del reticolo di bonifica ed irrigazione, previa concessione
dei competenti consorzi di bonifica e fatte salve le esigenze irrigue e di
bonifica.
2. Ad integrazione delle funzioni conferite ai sensi della l.r. 26/2003, le
province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della
autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche, ai
sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della
coltivazione delle risorse geotermiche) e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri tecnici per la tutela dell'ambiente
e della sicurezza, nonché le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato
delle funzioni conferite di cui al comma 2.
4. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l'utilizzo
a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei
pozzi di coltivazione esauriti.
Art. 11 - Produzione energetica da biomasse in ambito civile
1. Al fine di promuovere l'utilizzo di biomasse in ambito civile e nel
rispetto della normativa vigente in materia, la Giunta regionale determina:
a) le modalità e le condizioni per l'uso degli impianti ad alto livello emissivo
e/o a scarsa efficienza energetica;
b) le tipologie d'impianto e di biomasse utilizzabili in relazione a specifiche
variabili, relative in particolare ai sistemi di combustione, al rendimento, ai
livelli emissivi, alle quote altimetriche del territorio;
c) i criteri per la realizzazione a regola d'arte delle installazioni di
apparecchi e impianti fumari;
d) le modalità ed i tempi della manutenzione e dei controlli.
2. La Giunta regionale promuove:
a) programmi di formazione per specifiche figure professionali, in
collaborazione con enti ed associazioni;
b) accordi per agevolare la sostituzione degli impianti obsoleti con altri a
minore impatto ambientale.
Art. 12 - Procedimenti autorizzativi per i depositi di oli minerali per il
riscaldamento civile
1. I comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti e le province per
la restante parte del territorio esercitano le funzioni amministrative relative
ai procedimenti di autorizzazione e di collaudo previsti dalla legge 23 agosto
2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) per i depositi di
oli minerali per il riscaldamento civile.
Capo II - Trasporti su strada
Art. 13 - Misure per la limitazione del traffico veicolare
1. La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e
all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli
inquinanti in atmosfera.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con
apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei
veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti
aspetti:
a) stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;
b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle
tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano
all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza
pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il
provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.
4. Sono esclusi dalle limitazioni:
a) i veicoli elettrici leggeri da città , i veicoli ibridi e multimodali, i
microveicoli elettrici e elettroveicoli ultraleggeri;
b) i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale
o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
c) i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento
delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione,
omologati ai sensi della vigente normativa;
d) i veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del
certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli
appositi registri storici;
e) i veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del
d.lgs. 285/1992;
f) i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se
omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche
dei veicoli a motore a due o a tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
g) altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o muniti di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in
rapporto all'evoluzione tecnologica del settore;
h) altre tipologie di veicoli in relazione a particolari caratteristiche
costruttive o d'utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale.
5. La Giunta regionale può disporre, con appositi atti, l'obbligo
dell'apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà
o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in
Lombardia, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla
circolazione e all'utilizzo dei veicoli.
6. I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e
dell'obbligo di apposizione della vetrofania sono effettuati dai soggetti che
svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs.
285/1992.
Art. 14 - Misure su veicoli e carburanti
1. Nell'ambito delle attività di programmazione, la Regione promuove misure
e iniziative per:
a) il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e
merci;
b) la diffusione di filtri antiparticolato e di altri dispositivi analoghi,
dotati di una definita capacità minima di abbattimento delle emissioni;
c) l'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale, quali ad esempio i
carburanti gassosi e bio-derivati;
d) l'utilizzo di forme di trazione a basso impatto ambientale, quali ad esempio
le elettriche e le ibride;
e) l'utilizzo di sistemi di recupero dei vapori delle benzine dagli impianti di
distribuzione di carburanti;
f) la diffusione di erogatori di metano, GPL, bio-combustibili ed energia
elettrica.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale definisce i criteri di rinnovo del parco veicolare di servizio della
Regione e delle amministrazioni locali, ai fini della dotazione esclusiva di
veicoli a basso impatto ambientale.
3. La Regione può individuare forme incentivanti a sostegno di determinate
tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e
di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Tali forme
incentivanti possono essere basate, in via sperimentale o innovativa, anche sul
credito d'imposta.
Art. 15 - Misure per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico
locale e della mobilità
1. La Regione per ridurre le emissioni in atmosfera e per favorire
un'offerta di servizi di trasporto sostenibile dal punto di vista ambientale
promuove i programmi, le azioni ed i progetti di cui ai commi seguenti.
2. Gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, all'atto
dell'adozione o dell'aggiornamento annuale dei Programmi triennali dei servizi
di cui alla legge regionale 29 settembre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto
pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni,
prevedono specifiche misure di pubblica utilità finalizzate a perseguire la
riduzione delle emissioni in atmosfera, tenendo conto:
a) dell'adattamento dell'offerta di servizi di trasporto pubblico locale, a
seguito delle misure di limitazione del traffico veicolare, anche definendo
un'opportuna offerta di servizi innovativi pubblici e collettivi, qualora
l'effettiva domanda di trasporto non possa essere soddisfatta dai tradizionali
servizi di linea;
b) dell'accessibilità e della funzionalità all'interscambio con linee di forza
del servizio ferroviario e metropolitano.
3. La previsione delle misure di pubblica utilità di cui al comma 2 comporta la
revisione dei programmi di esercizio contenuti nei contratti di servizio, di cui
alla l.r. 22/1998.
4. Gli accordi stipulati tra Regione ed enti locali, ai sensi dell'articolo 4
della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del
trasporto pubblico regionale e locale), che prevedono l'assegnazione di nuove
risorse statali per gli investimenti, sono rivisti nel caso di assegnazione di
nuove risorse statali finalizzate al rinnovo del parco mezzi destinati al
trasporto pubblico locale con autobus a basso impatto ambientale.
5. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove piani e progetti
definiti per ambiti territoriali, in coordinamento con i mobility manager
aziendali e di area, contenenti misure volte a:
a) agevolare l'integrazione dei sistemi di trasporto;
b) regolamentare l'accesso ai centri urbani privilegiando i veicoli a basso
impatto ambientale e migliorando l'offerta di trasporto pubblico;
c) definire tariffe per la sosta, l'accesso alle aree urbane e la percorrenza di
itinerari stradali, anche in relazione ai fattori di congestione e di
inquinamento;
d) organizzare servizi di trasporto innovativi, quali car pooling e car sharing;
e) integrare l'offerta di trasporto pubblico con servizi di trasporto a
chiamata;
f) realizzare progetti pilota e sistemi innovativi per la razionalizzazione
della distribuzione delle merci, coinvolgendo associazioni e operatori del
settore;
g) promuovere il noleggio di veicoli a basso impatto ambientale, anche mediante
accordi con imprese del territorio;
h) agevolare la circolazione dei mezzi pubblici e istituire zone a traffico
limitato;
i) diffondere servizi informativi sulle condizioni del traffico e di offerta e
prenotazione dei servizi di trasporto;
j) organizzare gli orari dei servizi, anche in raccordo con i piani dei tempi e
degli orari della città , ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 28
(Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle
città );
k) promuovere il tele-lavoro e il commercio elettronico;
l) accelerare il rinnovo del parco mezzi destinati al trasporto pubblico locale
e promuovere l'utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientale.
Art. 16 - Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale
1. La Regione promuove piani, programmi e progetti degli enti locali e dei
consorzi di bonifica e irrigazione per l'incremento della mobilità ciclistica e
pedonale, volti a realizzare o promuovere:
a) percorsi ciclo-pedonali sicuri e continui, in particolare per i collegamenti
a scuole e ad altre attrezzature o spazi pubblici;
b) percorsi ciclo-pedonali protetti nelle nuove realizzazioni o nelle
ristrutturazioni di sedi stradali;
c) la riduzione del traffico nelle zone residenziali e nei centri storici,
limitando la velocità dei veicoli e migliorando la coesistenza tra traffico a
motore e pedoni e ciclisti;
d) spazi attrezzati per il ricovero e la sosta delle biciclette presso i
principali poli di attrazione e aree di interscambio con il trasporto pubblico;
e) sistemi di noleggio di biciclette, in particolare presso stazioni e fermate
dei mezzi pubblici.
Art. 17 - Controlli delle emissioni dei gas di scarico
1. Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico con frequenza
annuale tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al
trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a
persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, individuati, sulla base di
criteri e modalità attuative, con atti di Giunta regionale.
2. I controlli dei gas di scarico sono effettuati da autofficine, dotate di
idonea ed efficiente strumentazione omologata ai sensi della vigente normativa.
Le province rilasciano alle autofficine l'autorizzazione di idoneità
all'esercizio delle attività di controllo dei gas di scarico. A seguito
dell'effettuazione dei controlli, le autofficine rilasciano la documentazione
attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli che deve
essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti di cui all'articolo 12 del
d.lgs. 285/1992 che svolgono servizi di polizia stradale.
3. L'ARPA effettua verifiche periodiche sulla strumentazione in dotazione alle
autofficine autorizzate, di cui al comma 2. Qualora, in sede di verifica, l'ARPA
rilevi la mancanza dei requisiti di idoneità e di efficienza della
strumentazione, ne dà comunicazione alla provincia competente, che sospende
l'autorizzazione e assegna all'autofficina un termine per l'adeguamento della
strumentazione.
In caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, la provincia dispone la
revoca dell'autorizzazione. La revoca è altresì disposta qualora un'autofficina
effettui i controlli in difformità dalle prescrizioni vigenti.
4. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale verificano il rispetto
dell'effettuazione del controllo obbligatorio dei gas di scarico, di cui al
comma 1, verificando la documentazione di cui al comma 2.
5. I soggetti che svolgono servizi di polizia stradale effettuano, tramite
idonee apparecchiature mobili omologate ai sensi della vigente normativa,
controlli su strada al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione
dei gas di scarico dei veicoli circolanti.
Qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di emissione dei gas di
scarico, il veicolo deve ottenere l'apposita documentazione dalle autofficine
autorizzate di cui al comma 2 entro i successivi quindici giorni.
6. I comuni devono dotarsi del seguente numero minimo di apparecchiature, in
ragione del numero di abitanti, da adibire ai controlli di cui al comma 5:
a) una unità , per i comuni con popolazione compresa tra 15 mila e 75 mila
abitanti;
b) due unità per i comuni con popolazione compresa tra 75.001 e 150 mila
abitanti;
c) tre unità per i comuni con popolazione compresa tra 150.001 e 300 mila
abitanti;
d) quattro unità , più una ogni 200 mila abitanti, per i comuni con popolazione
superiore a 300 mila abitanti, fino al massimo complessivo di dieci unità .
7. L'ARPA assicura il supporto tecnico per la formazione degli addetti dei corpi
e dei servizi di polizia locale e l'opportuna assistenza tecnica durante i
controlli su strada.
Capo III - Attività agricole e forestali
Art. 18 - Prevenzione e riduzione delle emissioni provenienti da attività
agricole
1. In applicazione degli obiettivi di protezione ambientale e di
multifunzionalità definiti dalla politica agricola comune europea, la Regione
persegue lo sviluppo del sistema agricolo e rurale secondo principi di
sostenibilità , gestione attiva e tutela della salute e a tal fine promuove:
a) l'adozione delle migliori tecniche disponibili per la conduzione e la
gestione delle aziende agricole e degli allevamenti zootecnici funzionali anche
al contenimento di emissioni azotate e di carbonio e alla prevenzione della
formazione e dispersione in atmosfera di particolati fini;
b) la realizzazione di impianti di digestione anaerobica presso le aziende
agricole singole o associate, anche nell'ambito di piani o programmi volti alla
produzione energetica da fonti rinnovabili. Nei trattamenti aziendali,
interaziendali o consortili di effluenti di allevamento, nel rispetto, quando
necessari, del Programma operativo aziendale semplificato o del Piano di
utilizzazione agronomica semplificato, gli impianti per la digestione anaerobica
possono essere previsti o adeguati per effettuare la codigestione, oltre che di
effluenti di allevamento, di prodotti e sottoprodotti di coltivazioni, di
sottoprodotti agroalimentari, di residui vegetali derivanti da attività di
manutenzione del verde pubblico e privato.
Art. 19 - Interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi emissivi
1. La Regione promuove interventi di gestione sostenibile del patrimonio
forestale, di afforestazione, di riforestazione e di rivegetazione volti
all'assorbimento di carbonio atmosferico, al contenimento vegetazionale di
inquinanti aerodispersi e alla costituzione di depositi di carbonio
agro-forestali.è altresì favorita la realizzazione, da parte di province e
comuni, di interventi di rivegetazione diffusa di aree urbane reliquate o
intercluse da insediamenti o attività antropiche.
2. Gli interventi di afforestazione e di riforestazione, di cui al comma 1, sono
realizzati prioritariamente nell'ambito di accordi programmatici con enti locali
e soggetti privati e altresì attraverso piani di indirizzo forestale.
Art. 20 - Produzione energetica di origine agro-forestale
1. Ai fini della diffusione di tecnologie di conversione energetica, la
Regione promuove:
a) l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agroforestale e
agro-alimentare, l'utilizzo di biocombustibili, al fine di diversificare
l'approvvigionamento e l'offerta energetica regionale e di sostenere forme
integrate di sviluppo rurale, coerentemente con quanto definito all'articolo 11;
b) in ambito rurale, la realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate
con biomasse di origine agro-forestale, prodotte prevalentemente in Lombardia,
al servizio di utenze pubbliche e private locali;
c) iniziative che favoriscano la raccolta e l'impiego energetico di residui
colturali di origine arborea, arbustiva, erbacea ed orticola e dei residui
vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.
2. La Giunta regionale definisce procedure semplificate per la realizzazione e
l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di origine
agro-forestale e agro-alimentare.
Art. 21 - Inventario regionale dei depositi di carbonio
1. Nell'ambito dell'Inventario regionale delle emissioni in aria, di cui
all'articolo 4, è istituita la sezione dedicata ai depositi di carbonio
atmosferico assorbiti e stoccati dagli ecosistemi forestali, dai terreni agrari,
dai pascoli e dai sistemi vegetazionali diversamente classificabili della
Regione.
2. Costituiscono criteri operativi per la realizzazione della sezione di cui al
comma 1:
a) la contabilizzazione del carbonio atmosferico assorbito e stoccato a partire
dal 1º gennaio 1990;
b) la caratterizzazione georeferenziata del potenziale regionale di assorbimento
e stoccaggio del carbonio atmosferico;
c) il monitoraggio dei depositi di carbonio agro-forestali e vegetazionali.
TITOLO III - MISURE PRIORITARIE
Art. 22 - Traffico veicolare
1. Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 13, sono
disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e
all'utilizzo dei veicoli:
a) dal 1º luglio 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di:
1) veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non
superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del
Consiglio del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le
emissioni dei veicoli a motore) e direttive successive (veicoli detti "pre Euro
1");
2) veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive
successive (veicoli detti "pre Euro 1");
3) veicoli a due e tre ruote di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai
sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti "pre Euro
1");
b) dal 1º ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di tutti i
veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive
(veicoli detti "pre Euro 1");
c) dal 1º ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l'utilizzo dei veicoli
alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle direttive riportate nell'Allegato
A (veicoli classificati "Euro 1").
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle limitazioni
alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui al comma 1. La Giunta
regionale può concedere deroghe ai veicoli regionali sottoposti al controllo
periodico dei gas di scarico che abbiano ottenuto la documentazione attestante
la regolarità delle emissioni, di cui all'articolo 17, comma 2.
3. La Giunta regionale definisce modalità specifiche di regolamentazione della
circolazione e dell'utilizzo dei veicoli classificati come macchine operatrici,
di cui all'articolo 58 del d.lgs. 285/1992, nonché modalità di regolamentazione
dell'utilizzo di apparecchi a motore, quali tagliaerba e decespugliatori.
4. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 sono
ridefinite a seguito all'avvenuto rispetto, per dodici mesi consecutivi, dei
limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente.
5. Per i veicoli classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere f) e
g), del d.lgs. 285/1992, i termini di applicazione delle limitazioni di cui al
comma 1 sono posticipati alla medesima data dell'anno solare successivo a quello
ivi indicato per ciascuna tipologia di veicolo.
Art. 23 - Rinnovo e riqualificazione del parco autobus e filobus destinato ai
servizi del trasporto pubblico locale
1. Per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus e filobus, ai
soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale di linea, di cui
all'articolo 20 della l.r. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è
riconosciuto un credito d'imposta nella misura:
a) del 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto o per la locazione
finanziaria di nuovi autobus rispondenti agli standard Euro 4 e di nuovi
filobus;
b) del 50 per cento della spesa sostenuta per la dotazione di sistemi di
filtraggio dei gas di scarico degli autobus alimentati a gasolio.
2. Il credito d'imposta è riferito al periodo d'imposta in cui è effettuato
l'investimento. Per gli investimenti di cui alla lettera a) l'agevolazione è
riconosciuta per i tre periodi d'imposta successivi.
3. La misura del credito d'imposta è maggiorata:
a) del 10 per cento per gli investimenti effettuati nel primo biennio di entrata
in vigore della presente legge;
b) del 6 per cento per gli investimenti effettuati nel secondo biennio di
entrata in vigore della presente legge;
c) del 3 per cento per gli investimenti effettuati nel terzo biennio di entrata
in vigore della presente legge.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni), fino alla concorrenza dell'IRAP dovuta
alla Regione per i periodi d'imposta oggetto dell'agevolazione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dall'articolo 9, comma
6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
5. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata alla
determinazione da parte della Giunta regionale delle modalità di riconoscimento
del credito d'imposta e delle tipologie di veicoli a basso impatto ambientale a
cui applicare la misura agevolativa, nel rispetto del limite di spesa stabilito
annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
6. Sono escluse dal beneficio le spese sostenute per l'acquisto o la locazione
finanziaria di autobus e filobus già oggetto di contribuzione pubblica a
qualsiasi titolo.
7. La Giunta regionale può assumere, con propri atti, le iniziative idonee a
garantire il trattamento agevolativo stabilito al presente articolo, nel caso di
modificazioni legislative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),
in materia di IRAP, a valere sul bilancio regionale.
8. I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus o
altri mezzi di trasporto sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) e presso i Registri di Immatricolazione per i veicoli non
iscritti al PRA, unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi
ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di inalienabilità dei
mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, per la durata e per le
tipologie sotto elencate:
a) otto anni per gli autobus urbani;
b) dieci anni per gli altri autobus;
c) quindici anni per i filobus;
d) trenta anni per gli altri mezzi di trasporto.
9. In caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto ai periodi
sopra definiti, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire
alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata
del vincolo di inalienabilità.
10. Gli autobus e i filobus oggetto di contribuzione pubblica sono utilizzati
esclusivamente come mezzi di trasporto per servizi pubblici urbani ed
interurbani.
11. La Giunta regionale definisce, anche mediante convenzioni con gli enti
competenti, le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente
articolo.
12. Ai fini del presente articolo è contribuzione pubblica anche quella attuata
mediante forme di agevolazione fiscale o credito d'imposta.
Art. 24 - Impianti termici civili
1. La Giunta regionale, con appositi atti, dispone le limitazioni e le
relative modalità di applicazione, riguardanti l'utilizzo di olio combustibile e
di carbone negli impianti termici civili.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale definisce, con apposito atto:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni
degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con
combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti
agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia);
b) le prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di
calore, alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne
fumarie collettive ramificate (CCR), o collegati a canne fumarie per le quali
non è tecnicamente possibile l'installazione di generatori di calore che
rispettino le configurazioni di cui alla lettera a).
3. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 2, individua altresì
fasi e tempi di applicazione delle disposizioni a tutti gli edifici, con
anticipazione temporale per gli edifici pubblici.
4. Le province e i comuni, nell'ambito delle competenze relative al controllo
sul rendimento energetico degli impianti termici previste dagli articoli 28,
comma 1, lettera c) e 27, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2003, provvedono al
controllo del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 25 - Certificazione e diagnosi energetica
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005, la
Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, le modalità applicative concernenti la certificazione
energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche
minime dell'involucro edilizio ed i valori di energia primaria per
il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo
conto:
a) delle diverse destinazioni d'uso;
b) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno
energetico dell'involucro agli edifici di nuova costruzione
e a quelli oggetto di ristrutturazione;
c) della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno
di energia primaria per la climatizzazione degli edifici
sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione;
d) dell'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante
l'utilizzo di fonti rinnovabili;
e) della necessità di adeguare ai nuovi requisiti anche le singole
componenti dell'edificio, in caso di ristrutturazione
edilizia anche parziale.
2. È
fatta salva la facoltà dei comuni di indicare prescrizioni
aggiuntive rispetto a quelle definite ai sensi del comma 1, anche
mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi degli
articoli 44, comma 18, e 11, comma 5, della legge regionale
n. 12/2005, o altre forme di incentivazione.
3. La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità
applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al
comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio
delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e
promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali,
le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione,
appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure
in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria,
non abbiano una specifica formazione in materia, con
riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da
certificare.
4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di programmi
di diagnosi energetica ed in applicazione delle linee dettate dalla
Giunta regionale di cui ai commi 1 e 3, la Regione, gli enti, le
agenzie e le società regionali, entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, le province, i comuni, le comunità
montane ed i consorzi di enti locali, entro ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, effettuano la diagnosi energetica
sugli edifici di loro proprietà utilizzati come sedi di
uffici.
Art. 26 - Apparecchiature elettroniche e informatiche per ufficio
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale stabilisce, con apposito atto, i requisiti di
efficienza energetica e i relativi tempi di applicazione nell'acquisizione
a qualsiasi titolo di apparecchiature elettroniche e informatiche
per ufficio da parte delle Amministrazioni regionali,
provinciali e locali e degli enti regionali di diritto pubblico.
TITOLO IV -
SANZIONI E NORME FINALI
Capo I -
Sanzioni
Art. 27 - Sanzioni
1. L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto
di impianto o di centrale e l'invio della scheda identificativa degli
impianti termici e della comunicazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia,
in attuazione dell'art. 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10),
così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 551, previsti dal provvedimento adottato
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera
b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da € 100,00 a € 600,00.
2. L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione
di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto
dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo
9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
3. L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di
ogni anno, dei dati previsti dall'articolo 9, comma 3, comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.
4. L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale
concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili,
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5
mila.
5. L'inosservanza delle disposizioni della Giunta regionale
concernenti l'apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di
veicoli di cui all'articolo 13, comma 5, comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
6. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da € 50,00 a € 300,00.
7. La mancata esibizione della documentazione attestante la
regolare sottoposizione del veicolo al controllo per l'emissione
dei gas di scarico di cui all'articolo 17, comma 2, comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00
a € 150,00.
8. L'utilizzazione di strumentazione inefficiente da parte delle
autofficine autorizzate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, per
l'effettuazione dei controlli delle emissioni dei gas di scarico
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da € 100,00 a € 600,00.
9. L'effettuazione dei controlli, da parte delle autofficine autorizzate,
in difformità dalle prescrizioni vigenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00.
10. La circolazione del veicolo senza la documentazione attestante
la regolarità delle emissioni dei gas di scarico entro i termini
previsti dall'articolo 17, comma 5, comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.
11. L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione
e all'utilizzo dei veicoli, di cui agli articoli 13 e 22, comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.
12. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo
24, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 5 mila a € 10 mila.
13. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24,
comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.
14. L'inosservanza delle limitazioni di cui all'articolo 30, comma
5, disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa
comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili
negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 10 mila.
15. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 12, 13 e 14 spetta ai comuni per gli impianti di
riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione
superiore a 40 mila abitanti ed alle province per quelli ubicati
nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40 mila abitanti.
16. Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui
ai commi 1, 2, 4, 12, 13 e 14, commetta, nei successivi dodici
mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla
sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.
17. Chiunque, dopo aver commesso la violazione di cui al
comma 3, non ottemperi nei tre mesi successivi alla data dell'accertamento,
è soggetto alla sanzione prevista aumentata fino al
doppio.
18. Per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorità
competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile
dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano
all'ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre
1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981,
n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
Capo II -
Norme finali
Art. 28 - Monitoraggio dell'attuazione della legge
1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale definisce metodi, criteri, indicatori di risultato
e di impatto per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione
della legge. La Giunta regionale effettua la valutazione dei
risultati ed inoltra apposita relazione biennale al Consiglio regionale.
2. La valutazione dei risultati di cui al comma 1 è effettuata
utilizzando l'inventario regionale delle emissioni e gli opportuni
modelli di valutazione, e considera, tra gli altri:
a) lo scenario emissivo corrispondente all'insieme degli interventi
programmati;
b) gli effetti meteorologici, di dispersione e trasformazione
chimica degli inquinanti in atmosfera;
c) l'impatto sulla qualità dell'aria delle riduzioni delle emissioni
dei differenti inquinanti.
3. La Giunta regionale, per motivate ragioni di carattere ambientale,
economico od organizzativo e sulla base dei risultati
delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui al comma 1,
può rideterminare e rimodulare le priorità temporali ed economiche
relative alle diverse misure limitative o prescrittive previste
dalla presente legge, con particolare riguardo alle misure per
la limitazione del traffico veicolare di cui agli articoli 13 e 22.
Art. 29 - Modifica di leggi regionali
1. Alla l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 sono inserite
le seguenti lettere d bis) e d ter):
"d bis) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento
ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991,
n. 10) nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
d ter) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica,
sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera
d bis), in funzione della vetustà dell'edificio, dando la precedenza
agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che
presentano valori più elevati in termini di consumo specifico
di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione
nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.";
b) dopo la lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 28 sono
inserite le seguenti lettere e quater) ed e quinquies):
"e quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di
riscaldamento ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. 551/1999
nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
e quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi
energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla
lettera e quater), in funzione della vetustà dell'edificio dando
la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto
che presentano valori più elevati in termini di consumo
specifico di energia primaria, secondo le indicazioni
assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore
ai 40.000 abitanti.";
c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 29 è soppressa;
d) al comma 1 dell'articolo 30 le parole "Programma energetico
regionale (PER)" sono sostituite con le parole "Programma
energetico ambientale regionale (PEAR)";
e) al comma 2 dell'articolo 30 la parola "PER" è sostituita con la parola "PEAR";
f) dopo il comma 2 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente
comma 2 bis:
"2 bis. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia
che stipulano contratti di prestazione con finanziamento
tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della Regione Lombardia.".
2. Alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la
razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente comma
2 bis:
"2 bis. La Regione provvede a stipulare accordi per lo sviluppo
dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante
forme di incentivazione di tipo economico e finanziario.";
b) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera
f bis):
"f bis) agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo
9 bis, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti
di cui al comma 1 dello stesso;";
c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9 bis:
"Art. 9 bis - Misure per il completamento della rete distributiva di metano
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d), e al fine di assicurare un'adeguata ed equilibrata
copertura della rete distributiva di metano, la Regione stabilisce
il numero minimo di impianti di carburante a metano
per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per
la rete ordinaria.
2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti
di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale
e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria,
per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti,
è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. I
nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere
messi in esercizio se non assicurano fin da subito l'erogazione
del prodotto metano.
3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso
le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare
specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
indicati al comma 1.
4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate
agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e al
comma 7 bis dell'articolo 10, secondo criteri e modalità dalla
stessa definiti con apposita deliberazione.";
d) al comma 5 dell'articolo 10, le parole "oltre che al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle parole "oltre a quanto stabilito dal comma 7 bis e al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 13";
e) all'articolo 10 (Impianti autostradali) è aggiunto il seguente
comma 7 bis:
"7 bis. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi
autostradali in sede di rilascio o rinnovo della concessione
devono dotarsi del prodotto metano.".
Art. 30 - Norme transitorie e finali
1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di
cui all'articolo 2, le "Misure Strutturali per la Qualità dell'Aria in
Regione Lombardia 2005-2010", di cui alla delibera di Giunta
regionale n. 580 del 4 agosto 2005, costituiscono lo strumento di
riferimento per la definizione degli interventi in materia di tutela
della qualità dell'aria.
2. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di
cui all'articolo 2, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, approva la classificazione
delle zone e degli agglomerati del territorio regionale, anche
individuando aree omogenee per specifici inquinanti.
3. Nelle more dell'approvazione del programma regionale, di
cui all'articolo 2, la Giunta regionale approva la sezione tematica
riguardante i limiti alle emissioni in atmosfera degli impianti
industriali.
4. La Giunta regionale definisce le modalità attuative di cui
agli articoli 13, comma 4 e 22, comma 2, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale, con appositi atti, può disporre limitazioni
riguardanti l'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione.
6. Le province esercitano le funzioni amministrative relative
al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali,
di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:
a) dal 1º gennaio 2007, relativamente all'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera;
b) dal 1º gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata
ambientale.
7. La Regione esercita le funzioni amministrative relative al
rilascio delle autorizzazioni, di cui al comma 6, per le istanze di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentate entro il 31
dicembre 2006 e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale
presentate entro il 31 dicembre 2007.
8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative
al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali
di risorse geotermiche, di cui all'articolo 10, comma 2, a decorrere
dal 1º gennaio 2007.
9. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità
autorizzative di cui all'articolo 10, comma 3.
10. I comuni e le province esercitano le funzioni amministrative
relative ai procedimenti autorizzativi e di collaudo di cui
all'articolo 12, comma 1, con decorrenza 1º gennaio 2007.
11. I veicoli dell'elenco di cui all'articolo 13, comma 4, sono
soggetti a conferma o esclusione con il provvedimento di cui all'articolo
2, comma 1, con riferimento alle condizioni della qualità
dell'aria.
12. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale definisce le caratteristiche delle vetrofanie di
cui all'articolo 13, comma 5, e le relative modalità di distribuzione.
13. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
i comuni si dotano delle apparecchiature per i controlli di cui
all'articolo 17, comma 5.
14. L'esecuzione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo
23, commi 1, 2, 3 e 4, concernenti misure qualificabili come
aiuti di stato è subordinata all'esito positivo dell'esame di compatibilità
da parte della Commissione Europea.
15. La disposizione del comma 2 dell'articolo 9 bis della l.r.
24/2004, come introdotto dalla presente legge, non si applica alle
richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti
di distribuzione carburanti presentate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
16. Per conseguire la tutela della salute e la conseguente attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge, gli enti locali
competenti in materia di programmazione e organizzazione
dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare,
di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei
contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure
ad evidenza pubblica, in attuazione della l.r. 22/1998, limitatamente
alle disposizioni inerenti il piano di rinnovo del parco
mezzi da adibire al servizio oggetto dei relativi contratti.
17. Nelle more dell'approvazione di un provvedimento nazionale
in materia, i dispositivi per l'abbattimento delle emissioni
inquinanti installati sui veicoli a motore, motocicli e ciclomotori
inclusi, sono da considerarsi omologati, e ne è consentita la circolazione
sul territorio lombardo, se in possesso dei requisiti certificativi
ed omologativi, approvati da uno dei Paesi membri della
Unione Europea o dell'European Free Trade Association (EFTA),
dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da altri stati con cui
l'Italia ha sottoscritto accordi economici ed individuati in un successivo
atto della Giunta regionale.
Art. 31 - Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a) la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 36 (Interventi regionali
per la prevenzione ed il contenimento delle emissioni
da gas di scarico degli autoveicoli);
b) la legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei
consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione
del calore);
c) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio
finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005-2007
a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento
di variazione con modifiche di leggi regionali).
Art. 32 - Norma finanziaria
1. Alle spese per le attività di iniziative per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, per le attività
di promozione e sostegno all'innovazione ed alla ricerca di cui
all'articolo 6, per le attività di informazione e formazione di cui
all'articolo 7, per l'incentivazione al miglioramento della gestione
ambientale nel settore produttivo di cui all'articolo 8, per il finanziamento
di attività di sperimentazione, utilizzo e diffusione
di soluzioni tecnologiche innovative a basso impatto ambientale
di cui agli articoli 10 e 11, per il finanziamento dell'attività di
produzione e distribuzione vetrofanie di cui all'articolo 13, per
le misure su veicoli e carburanti di cui all'articolo 14, per le misure
di miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e della
mobilità di cui all'articolo 15, per l'attività di promozione di
piani, programmi e progetti degli enti locali e dei consorzi di
bonifica e irrigazione per l'incremento della mobilità pedonale e
ciclistica di cui all'articolo 16, per la prevenzione e riduzione
delle emissioni provenienti da attività agricole di cui all'articolo
18, per gli interventi agro-forestali per la mitigazione di flussi
emissivi di cui all'articolo 19, per le attività di promozione di
produzione energetica di origine agro-forestale di cui all'articolo
20, per l'inventario regionale dei depositi di carbonio di cui all'articolo
21 e per il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus
e filobus destinato ai servizi del Trasporto Pubblico Locale di cui
all'articolo 23 si provvede con le risorse appositamente stanziate
alle UPB 6.4.5.2.154 "Sviluppo sostenibile", UPB 6.4.5.3.155 "Sviluppo sostenibile", UPB 6.4.3.2.161
"Qualità dell'aria", UPB
6.4.3.3.162 "Qualità dell'aria", UPB 3.8.1.3.333 "Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive", UPB 6.5.3.3.398
"Le valutazioni
ambientali e paesistiche di piani e progetti", UPB
3.7.3.3.39 "Sostenibilità delle produzioni e contributo dei sistemi
agricoli e forestali alle politiche territoriali, ambientali ed energetiche
regionali", UPB 6.3.2.2.137 "Fonti energetiche", UPB
6.3.2.3.138 "Fonti energetiche", UPB 3.7.2.2.29 "Competitività
del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore"
e UPB 6.2.2.3.122 "Integrazione e potenziamento del Trasporto
Pubblico Locale" dello stato di previsione delle spese per l'esercizio
finanziario 2006 e successivi.
2. La Regione definisce forme di compensazione ambientale a
carico delle attività estrattive; i proventi sono destinati ad interventi
di miglioramento della qualità dell'ambiente, con precedenza
alla lotta all'inquinamento atmosferico.
3. Alle spese per l'incentivazione degli investimenti per lo sviluppo
dell'offerta di prodotti eco-compatibili di cui all'articolo
1 della legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24, come modificato
dall'articolo 29, comma 2, lettera a), si provvede con le risorse
stanziate all'UPB 3.8.1.3.333 "Sviluppo e ammodernamento delle
reti distributive".
4. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti
articoli si disporrà con successivo provvedimento di legge.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/264
del 28 novembre 2006)
Allegato A -
Articolo 22, comma 1
DIRETTIVE DI RIFERIMENTO PER I VEICOLI OMOLOGATI EURO 1
DIZIONE |
DIRETTIVA |
Euro 1 |
Direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (Direttiva del
Consiglio che modifica la
direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative
alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei
veicoli a motore) |
. |
91/542 CEE, punto 6.2.1.A, del Consiglio del 1º ottobre 1991 (Direttiva del
Consiglio che modifica
la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative
ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai
motori ad accensione
spontanea destinati alla propulsione di veicoli) |
. |
93/59 CEE del Consiglio del 28 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che modifica
la direttiva
70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle misure
da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a
motore) |
. |
97/24 CEE, cap. 5, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997
(Direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche
dei veicoli a motore
a due o tre ruote) |
Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche
apportate
Nuovo testo degli artt. 27, 28, 29, 30 e 31 della l.r. 12 dicembre
2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche"
Art. 27 - Funzioni dei comuni
1. I comuni provvedono, in particolare:
a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili,
l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, anche
operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;
b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti
dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti
caratterizzati da alta qualità energetica;
c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti
termici ubicati nei comuni con popolazione superiore
ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
d bis) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento
ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi
di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4, della l. 9
gennaio 1991, n. 10) nei comuni con popolazione superiore
ai 40.000 abitanti;
d ter) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica,
sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera d
bis), in funzione della vetustà dell'edificio, dando la precedenza
agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto
che presentano valori più elevati in termini di consumo
specifico di energia primaria, secondo le indicazioni
assunte dalla Regione nei comuni con popolazione superiore
ai 40.000 abitanti.
Art. 28 - Funzioni delle province
1. Le province provvedono, in particolare:
a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione
delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico
anche in attuazione del programma energetico regionale di
cui all'articolo 30;
b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici,
e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal
d.P.R. 412/1993;
c) a effettuare il controllo ai sensi del d.P.R. 412/1993 sul rendimento
energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti;
d) a esercitare le competenze di cui all'articolo 30 del d.lgs. 23
maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale,
a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144)
con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione
localizzate nei rispettivi territori;
e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione
e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione
di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli
di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio
provinciale;
e bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell'elettricità ), ad esclusione degli impianti
autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera c) e dell'articolo 44, comma 1, lettera h);
e ter) il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 52 quater,
relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti
parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità ). Alla provincia
sono delegate anche le funzioni amministrative in materia
di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non
esercitate dal Comune ai sensi dell'articolo 52 sexies del
citato d.P.R. 327/2001;
e quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento
ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. 551/1999 nei comuni
con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti;
e quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica,
sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla
lettera e quater), in funzione della vetustà dell'edificio dando
la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificioimpianto
che presentano valori più elevati in termini di
consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni
assunte dalla Regione nei comuni con popolazione
inferiore ai 40.000 abitanti.
Art. 29 - Funzioni della Regione
1. Spetta alla Regione:
a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'articolo
30;
b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi
in campo energetico, ambientale e territoriale;
c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico,
quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli
tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a
combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero
la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e
la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli
stessi;
d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e
per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione
dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla
promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili,
della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento
delle situazioni ambientali;
e) concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del d.lgs.
164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio
di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione
e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema
del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;
f) rilasciare l'autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite
linee dirette di cui all'articolo 10 del d.lgs. 164/2000;
g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio
dell'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio degli impianti
di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
agli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché alle opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7,
recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale);
h) ...
i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto
dall'articolo 27, comma 1, lettera b).
2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per
l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata
annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque,
nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa.
I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono
cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.
3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le
condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni
di distribuzione di energia elettrica.
4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle
funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IReR, a istituti
universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti
dall'articolo 7 della l.r. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per
lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica
energetica.
Art. 30 - Pianificazione energetica regionale
1. La pianificazione energetica regionale è costituita dall'atto di
indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale, e dal Programma energetico ambientale regionale
(PEAR), approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono raggiunti
gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi. La Giunta regionale,
con il PEAR, determina:
a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche
con riferimento:
1) alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni
climatiche, derivanti da processi di carattere energetico;
2) allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili
e assimilate;
3) al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo,
residenziale e terziario;
4) al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della
filiera energetica;
b) le linee d'azione per promuovere la compiuta liberalizzazione
del mercato e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia;
c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità
dei nuovi impianti, che devono comunque considerare
l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza
con le esigenze di fabbisogno energetico e termico dell'area
limitrofa alla centrale, la coerenza con le reti di collegamento
energia elettrica-metano e la diversificazione delle fonti
energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica.
2. Il PEAR, integrato con la valutazione ambientale di cui all'articolo
1, comma 8, contiene previsioni per un periodo quinquennale
e può essere aggiornato con frequenza annuale.
Art. 31 - Fondo di rotazione regionale per il finanziamento
di progetti di investimento ecocompatibili
1. La Regione si avvale della finanziaria regionale Finlombarda
s.p.a. per promuovere e potenziare iniziative finalizzate allo sviluppo
dell'economia lombarda, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, per fornire l'assistenza tecnica, organizzativa e
finanziaria a favore degli enti locali e delle imprese operanti in
Lombardia nel settore dei servizi.
2. La Regione istituisce un fondo di rotazione, la cui dotazione
annuale e pluriennale è determinata con legge di bilancio, per il
finanziamento delle iniziative.
2 bis. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che
stipulano contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi
per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati
nel territorio della Regione Lombardia.
3. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che intendono
realizzare, con i Paesi in via di sviluppo, progetti di investimento
utilizzando i meccanismi flessibili dell'accordo di Kyoto.
4. La gestione del fondo di rotazione è affidata alla finanziaria
regionale Finlombarda s.p.a., che può stipulare convenzioni con
aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a
concorrere, quali cofinanziatori, ai finanziamenti da concedersi a
valere sul fondo.
5. L'assistenza di cui al comma 1 e gli aiuti di cui al comma 3
sono erogati nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti
dalla Unione europea.
Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche
apportate
Nuovo testo degli artt. 1, 7, e 10 della l.r. 5 ottobre 2004,
n. 24 "Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti"
Art. 1 - Finalità e competenze della Regione
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio
dell'attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa
comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro
delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
a) la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete;
b) il contenimento dei prezzi di vendita;
c) la presenza di livelli di servizio adeguati alle caratteristiche
del territorio;
d) lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale,
anche mediante forme di incentivazione che utilizzino
le risorse previste dalle leggi di riferimento;
e) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi.
2. La Regione svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e
controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente
legge.
2 bis. La Regione provvede a stipulare accordi per lo sviluppo
dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di
incentivazione di tipo economico e finanziario.
3. La Regione determina gli orari ed i turni di apertura e chiusura
degli impianti di distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante
di conformità ai provvedimenti attuativi della presente legge,
in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali
e autostradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di
petrolio liquefatto (GPL) e metano.
Art. 7 - Nuovi impianti
1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali
di carburanti, di competenza del comune, è subordinata esclusivamente
alle seguenti verifiche di conformità:
a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) alle prescrizioni fiscali;
c) alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale
e stradale;
d) alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
e) ai provvedimenti di cui all'articolo 3;
f) al parere vincolante di conformità di cui all'articolo 1, comma
3;
f bis) agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9 bis,
fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di
cui al comma 1 dello stesso.
2. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1 il comune
rilascia la concessione edilizia di cui all'articolo 6, comma 2.
3. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni
di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi,
a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
4. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se trascorsi
centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante
dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all'interessato.
Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e 5 della
legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001.
Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali.
Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).
5. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli
comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di
sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono
autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge,
l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti
nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza
stradale inferiore a km 5 dall'impianto che si prevede di realizzare.
Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione
del presente comma sono determinate dai provvedimenti
di cui all'articolo 3.
Art. 10 - Impianti autostradali
1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione relativo
all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti
ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, secondo
le specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo
3, che disciplinano anche i trasferimenti di titolarità delle concessioni
e le modifiche degli impianti.
2. La concessione ha validità diciottennale ed è soggetta a rinnovo.
3. Per le concessioni inerenti all'installazione degli impianti e
all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ubicati lungo
le autostrade e i raccordi autostradali, il comune indice una conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge
241/1990, alla quale partecipano:
a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo
1, comma 3;
b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza
sanitaria;
c) l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza
e tutela dell'ambiente;
d) il comando provinciale dei vigili del fuoco, per il parere di
conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;
e) l'ente proprietario della strada e l'UTF territorialmente competente,
per gli aspetti di natura tributaria.
4. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza
di servizi entro i termini individuati dai provvedimenti di cui all'articolo
3, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la
conferenza di servizi.
5. La concessione è subordinata, oltre a quanto stabilito dal
comma 7 bis e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, all'accertamento
della capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesta
dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
al fine di garantire l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione
carburanti.
6. Il trasferimento della titolarità della concessione relativa agli
impianti autostradali di distribuzione di carburanti è soggetto ad
autorizzazione del comune. A tal fine la società subentrante presenta
apposita domanda al comune competente, redatta secondo le
modalità individuate dai provvedimenti di cui all'articolo 3, e sottoscritta
per assenso dalla società titolare della concessione.
7. Il comune, verificata la completezza della richiesta di trasferimento della titolarità della concessione, anche in relazione ai documenti
allegati alla stessa, individuati dai provvedimenti di cui all'articolo
3, emette il relativo provvedimento d'autorizzazione.
7 bis. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali
in sede di rilascio o rinnovo della concessione devono dotarsi
del prodotto metano.
Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche
apportate
Nuovo testo dell'art. 1 della l.r. 4 novembre 2005, n. 16 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed
al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e
programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali"
Art. 1 - Disposizioni non finanziarie
1. Le classificazioni funzionali delle UPB d'entrata del bilancio
di previsione sono modificate come indicato alla allegata tabella A.
2. Sono autorizzate, per l'esercizio 2005, variazioni compensative
ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della Regione) tra l'UPB 4.8.2.1.2.120 e
l'UPB 4.8.2.3.2.123 appartenenti al gruppo UPB 4.8.2.1.2.120.
3. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto
pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 quater 2 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
"3 quater 3. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale,
prorogate ai sensi del comma 3 quater 2, sono ulteriormente
prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio
stipulati dagli enti locali programmatori e regolatori e, in
mancanza, fino al 31 dicembre 2005 o al nuovo termine eventualmente
stabilito dalla normativa statale. Nel periodo di proroga
delle concessioni, le risorse sono assegnate dalla Regione direttamente
alle aziende o agli enti concessionari, per il solo periodo
prorogato, prendendo a riferimento il valore del bus*km risultante
dalla definitiva determinazione dei contributi spettanti per
l'anno 2003.".
4. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 febbraio
2005, n. 1 (Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e
regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004) sono abrogati
i punti 16.109 e 16.110 dell'allegato A della medesima legge
regionale. Dalla stessa data riacquistano vigenza le seguenti leggi
regionali:
a) legge regionale 18 maggio 1990, n. 60 (Variazione al bilancio per l'esercizio
1990 ed al bilancio pluriennale 1990-1991 -
Primo provvedimento);
b) legge regionale 27 dicembre 1990, n. 65 (Assestamento e variazione
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1990 e al bilancio pluriennale 1990-1992 - Secondo provvedimento).
5. Alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni
a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi
alla manovra di finanza regionale) è apportata la seguente
modifica:
a) il primo e il quarto periodo del comma 34 dell'articolo 1 sono
abrogati.
6. Al fine del recepimento delle osservazioni contenute nel rapporto
di Audit della Commissione europea del 10 settembre 2004,
fino alla chiusura della programmazione FSE 2000-2006, è sospesa
l'applicazione dei commi 32 e 33 dell'articolo 1 della l.r. 18/2000.
Sono fatti salvi gli incarichi di revisione conferiti ai sensi dell'articolo
1, commi 32 e 34, della l.r. 18/2000 per progetti e azioni relativi
a graduatorie già pubblicate al momento dell'entrata in vigore
della presente legge. Per la programmazione 2007-2013, la Giunta
regionale avvia le procedure per la costituzione di un elenco regionale
delle persone e delle società di revisione, iscritte nel registro
dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili), cui può essere affidata la verifica contabile sui soggetti
gestori delle attività cofinanziate dal FSE.
7. ...
8. ...
9. ...
10. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino
del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività
dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:
"; il suo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da contratto
di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell'incarico,
comunque non inferiore a un anno.";
b) dopo il comma 3 ter dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"3 quater. Qualora la durata dell'incarico di direttore generale
sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 3 bis, comma
8, dei decreti di riordino, l'adempimento di cui al comma 4
del citato articolo 3 bis è compiuto entro dieci mesi dalla
nomina e la valutazione di cui al comma 6 del medesimo
articolo è effettuata entro il secondo mese antecedente la scadenza
dell'incarico.";
c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal
seguente:
"I direttori sanitario e amministrativo delle Aziende sono nominati
secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 bis dei decreti
di riordino; i relativi rapporti di lavoro sono esclusivi e
sono regolati da contratti di diritto privato, che stabiliscono
anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un
anno.";
d) al comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Il relativo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata
dell'incarico, comunque non inferiore a un anno.".
11. Il Fondo di rotazione denominato Foncooper - Regione
Lombardia, istituito ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49
(Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione) è gestito direttamente dalla
Regione per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima
legge 49/1985, mediante la società finanziaria regionale o mediante
l'affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
12. La Giunta regionale determina le eventuali integrazioni dei
criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti stabiliti
ai sensi del Titolo I della legge 49/1985 e relativi decreti di attuazione,
tenuto conto degli interventi attivati a valere sulla legge regionale
18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).
Annualmente la Giunta regionale predispone e trasmette alla
Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione una relazione
sulla gestione del Fondo di cui al comma 11.
13. Il Fondo di cui al comma 11 è alimentato dalle rate di rientro
disciplinate dalla legge 49/1985.
14. Il Fondo di cui al comma 11 confluisce nel Fondo unico di
cui all'articolo 7, comma 18, lettera a), della presente legge.
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